IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2406,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste le proposte formulate dalle facolta' di agraria (12 settembre
1988), architettura  (31  ottobre  1989),  economia  e  commercio  (7
ottobre  1988),  farmacia  (14  settembre  1988),  giurisprudenza (13
dicembre 1989), ingegneria (27 settembre 1988), lettere  e  filosofia
(11   ottobre  1988),  magistero  (20  settembre  1988),  medicina  e
chirurgia  (14  settembre  1988),  scienze  matematiche,  fisiche   e
naturali (22 settembre 1988) dell'Universita' degli studi di Firenze;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico dell'Universita' medesima;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                               Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato,
nella  parte  riguardante  le  norme   generali   delle   scuole   di
specializzazione.  Prima  della  norma  transitoria viene aggiunto il
seguente nuovo articolo, con lo scorrimento della  numerazione  degli
articoli che seguono:
  "Possono essere ammessi alle scuole di specializzazione, nei limiti
contenuti nel presente statuto, i cittadini stranieri in possesso  di
un  titolo  accademico  estero  accettato  dalle competenti autorita'
accademiche  dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze  in   quanto
ritenuto  equiparabile,  limitatamente  ai  fini  dell'iscrizione,  a
quello richiesto dallo statuto delle singole scuole. Restano ferme le
disposizioni  sulla  necessita' dell'abilitazione all'esercizio della
professione, ove previsto".
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Firenze, 29 ottobre 1990
                                                Il pro rettore: ZAMPI