IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte formulate dalle facolta' di agraria (12 settembre 1988), architettura (31 ottobre 1989), economia e commercio (7 ottobre 1988), farmacia (14 settembre 1988), giurisprudenza (13 dicembre 1989), ingegneria (27 settembre 1988), lettere e filosofia (11 ottobre 1988), magistero (20 settembre 1988), medicina e chirurgia (14 settembre 1988), scienze matematiche, fisiche e naturali (22 settembre 1988) dell'Universita' degli studi di Firenze; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Universita' medesima; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze e' ulteriormente modificato, nella parte riguardante le norme generali delle scuole di specializzazione. Prima della norma transitoria viene aggiunto il seguente nuovo articolo, con lo scorrimento della numerazione degli articoli che seguono: "Possono essere ammessi alle scuole di specializzazione, nei limiti contenuti nel presente statuto, i cittadini stranieri in possesso di un titolo accademico estero accettato dalle competenti autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Firenze in quanto ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione, a quello richiesto dallo statuto delle singole scuole. Restano ferme le disposizioni sulla necessita' dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto". Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Firenze, 29 ottobre 1990 Il pro rettore: ZAMPI